LA LEGGE 1815/39 non è morta: la società tra professionisti non è ancora nata

11.06.2012 11:35

 

 LA LEGGE 1815/39 non è morta: la società tra professionisti non è ancora nata

 

  La recente legge n. 183 del novembre scorso, ha inteso dare ai professionisti la possibilità di riunirsi in società, mediante un modello ad hoc: la “STPSocietà tra Professionisti”.

  Finora invece era consentito riunirsi solo in uno studio associato e non in una società impersonale (legge n.1815/39); questo perché il legislatore aveva voluto con l’art. 33 della Costituzione (che prevede un esame al quale una società non ha accesso) e con il Codice Civile (che agli articoli n.2229 e seguenti prescrive la “personalità della prestazione”) inteso attribuire il massimo della trasparenza all’esercizio di quelle professioni che toccano interessi “generali” della Società  (Salute giustizia, ambiente ecc.), affinchè sia salvaguardato l’interesse esclusivo  del cittadino, con una funzione sociale che non consente l’anonimato.

   Ora, per dare ai professionisti la possibilità di operare in società occorre introdurre nella formula della STP, quei vincoli atti a recepire il principio costituzionale e la prescrizione del Cod.Civile; ciò è stato fatto in parte (e nemmeno tanto correttamente), mentre il completamento si voleva rinviato a successivi Decreti del Governo; ma il Presidente della Corte Costituzionale ha messo le mani avanti avvertendo, molto opportunamente, che trattandosi di materia costituzionale ciò dovrà avvenire attraverso legge.

   Quando poi fosse arrivata a regime della normativa sulle STP, si sarebbe poi reso necessario naturalmente  revocare il divieto di cui alla legge 1815/39: e invece con il decisionismo affrettato con cui il Governo ha proceduto a colpi di voti di fiducia, esso ha prematuramente  inserito l’abrogazione della L.n.1815/39 nello stesso articolo  di legge, in cui ha previsto le STP insieme ai futuri ordinamenti professionali, ancora tutti da definire.

   Si è trattato per la verità di in comma formulato in maniera molto scarna e superficiale, frutto della penna non di un giurista, ma di un politico animato da quello spirito giacobino che ha acceso la campagna di denigrazione delle professioni; una casta da cui pare derivino i più grossi mali della Società e quindi la prima (insieme ai tassisti!) meritevole di essere  smantellata!

    Per altre ben più potenti (Banche, Assicurazioni, Confindustria, Coop, ecc…) si vedrà, forse, più avanti!

    Sarebbe stato invece necessario tenere presente, e lo facciamo ora, che fin che non sono emanate le  norme di accompagnamento una legge non può essere operante e quindi le STP al momento attuale, non si possono costituire; quindi con l’abrogazione della L.n.1815 si aprirebbe un vuoto normativo; per la verità solo apparentemente perché rimane comunque l’argine dell’art.33 della Costituzione e del Codice Civile.

    E’ evidente allora che nell’attesa la L.1815 deve rimane transitoriamente in vigore.

    E’ opportuno precisarlo perché anche nel 1997 in occasione della prima frettolosa Legge Bersani, l’imprenditoria esultò prematuramente pensando ad una totale deregulation; ipotesi poi smentita anche dal Tribunale di Trento su istanza dell’Ordine del Trentino A.Adige, proprio in una situzione analoga a quella che si presenta ora (v. appendice).

   Rimangono quindi più che mai illegittime le molte società imprenditoriali che negli ultimi anni sono entrate nel campo professionale usufruendo di Chimici subalterni agli interessi del “titolare” di turno, che lucra sulla loro “firma”.

 

       23.04.2012                                             Dr.Chim. Gabriele Ansaloni

  

 

 

Appendice:

Tribunale di Trento sentenza n. 527/03: giudice Giuliani (stralcio dalla  pag n.5)

 

  “…L’art. 24 della legge 7 agosto ’97 (legge Bersani) non consente, a tutt’oggi l’esercizio in forma societaria delle cosiddette professioni protette (vale a dire delle professioni per il cui esercizio è prescritta l’iscrizioni in appositi albi sulla base di titoli legali di abilitazione ),  poiché se è vero che il comma 1 di tale disposizione ha abrogato il divieto di esercizio in forma societaria delle attività professionali di cui all’art.2 della legge 23 nov.n.1815, tuttavia è consentita la costituzione di dette società  solo con i requisiti da stabilire con successivo decreto ministeriale , che non è stato emanato …”