FEDERAZIONE?
Non esiste nel Codice Civile la voce federazione; bisogna allora cercarla sulla Enciclopedia Treccani che definisce le federazioni, come associazioni di fatto, non riconosciute, formate da enti (non da persone fisiche) , per realizzare comuni interessi di difesa di valori materiali e morali. (v. Lessico Italiano - Treccani)
Le più note sono quelle sportive e quelle sindacali.
La comunanza di valori morali fa sì che la CIGL sia distinta dalla CISL e queste due distinte dalla UIL per le diverse ispirazioni ideologiche (marxista, cattolica, liberale ), anche se sono tutte articolate nelle stesse categorie di lavoratori (metalmeccanici , pubblico impiego, scuola ecc.).
Nel campo delle professioni sono note la FNOM (Federazione degli Ordini dei Medici) e la FOFI (Federazione degli Ordini dei Farmacisti) che sono quindi associazioni tra Ordini territoriali di una stessa professione.
La Federazione Degli Ordini Dei Chimici e Fisici
Vorrebbe essere un’associazione tra gli Ordini periferici dei chimici (esistenti come tutti gli altri dagli anni 20 - 30 poi recepiti nella Costituzione) con ordini dei fisici non ancora esistenti.
Fatica inutile! Il RD n.842/28 è stato recepito, insieme a tutte le altre norme varate prima della Costituzione, (C. Cost. sent n. n.43 - 15.3.72.) cumulativamente nell’ art 33 della parte I^ (quella non più modificabile!).
Non ci riuscì nemmeno, un noto presidente del Consiglio, da sempre ostile per principio agli Ordini professionali, che aveva ipotizzato di sopprimerli del tutto nella stesura della riforma del 2011, ma poi vi ha dovuto rinunciare e si è dovuto limitare a riformare, in senso positivo, quelli esistenti, ed escludendo una miriade di richieste settoriali, soprattutto nel campo della Sanità; frutto dell’entusiasmo con cui le Regioni, nel 2001, erano partite all’assalto dell’ art. n.117, per soddisfare in tutta fretta nel titolo V della II^ parte della Costituzione, la loro fame di competenze e... di potere
Poi però, l’illusione fu stroncata dal D.Lgs. n.30 del 1.2.06 (Decreto La Loggia) che ha rimesso le cose a posto! Nel senso che non può nascere (per mezzo di una legislazione ”concorrente”) qualcosa che esiste già, e che è già regolamentato dallo Stato.
Poi alle professioni “protette” dall’art 33, è stata anche attribuita una funzione sociale
(v. C.Cost. sent. n.174/80), ponendole al servizio della collettività e quindi dello Stato,
vincolate all’impegno di operare in difesa della pubblica fede sui diritti generali (Salute, Giustizia, Sicurezza, Ambiente) e con l’impegno di operare nell’esclusivo interesse dei “cittadini committenti” e della Società.
I Fisici non hanno ancora accettato questo impegno.
Conclusione
Il RD n.842 Regolamento per l’esercizio della professione di Chimico rimane e non potrà essere un articolo della legge sulla:
“Sperimentazione clinica dei medicinali”, a creare una Federazione spuria.
Cioè un’associazione “semplice” non regolamentata; priva di cittadinanza nella legislazione, quindi senza potere di intrattenere “negozi giuridici”; priva di potere regolamentare (ad es. il Codice deontologico), costruita su qualcosa di inesistente (se non gli Ordini dei Chimici già esistenti) cioè un gruppo di Fisici non ancora organizzato e formalizzato; che andrà in crisi nel momento di formulare i decreti applicativi, che risultano “delegati” in attesa di approvazione “di là da venire”e da sottoporre poi vaglio del CdS ...per la bocciatura.
Come accaduto all’art 24 della legge266/97 (con cui le cooperative volevano eliminare il divieto per le imprese di esercitare la professione (v. Trib. di Trento, sent n.527/03 promossa dall’ Ordine dei chimici).
E’ stato un percorso sbrigativo e verticistico, sorvolando sulla mancanza dei presupposti
necessari e collocato fuori dall’ alveo, perché come chimici esercitiamo analisi (in molta parte messe a punto proprio da chimici) e non diagnosi: siamo anzi interdetti dall’azzardare commenti sui risultati delle nostre analisi, e dal dare qualche consiglio e perfino dall’esecuzione dei prelievi di sangue su cui eseguire le analisi!
Per contro siamo soggetti ad acquisire crediti formativi su argomenti del tutto estranei al
nostro interesse (estrapianti e molto altro)!
giugno 2020
dott. chim. Gabriele Ansaloni